.

esedi - esposizioni sporadiche debole intensità

Le attività ESEDI si protraggono per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di due interventi al mese.

Il 17 febbraio 2012 sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, le "Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate".

Le imprese che intendono svolgere le lavorazioni sopra elencate devono adempiere a quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro in merito a "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" (titolo IX – capo III del D.Lgs. n. 81/08).

Il datore di lavoro prima di dare inizio alle attività ha l'obbligo di richiedere informazioni ai proprietari degli spazi e deve procedere alla valutazione del rischio, per stabilire natura e grado dell'esposizione e le conseguenti misure preventive e protettive da attuare.

Da tale valutazione possono discendere tre possibili circostanze:
· lavori non soggetti a notifica (ex art. 250 del D.Lgs. 81/08): attività ESEDI (esposizioni sporadiche di debole intensità) che si protraggono per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento, per non più di due interventi al mese;

  • lavori soggetti a notifica (ex art. 250 del D.Lgs. 81/08);

lavori soggetti a presentazione del "piano di lavoro" (ex art. 256 del D.Lgs. 81/08).

Pagina aggiornata al 20/05/2012.

Bookmark and Share

Copyright (C) Blumatica. All rights reserved. P.IVA 03965190659
 Per maggiori informazioni contatta Blumatica: +39 0828 302200 (PBX)  E-mail: info@blumatica.it